CERTIFICATO APE

APE Attestato di prestazione energetica a Roma

APE Attestato di prestazione energetica | Roma e provincia

Il certificato APE a Roma (Ex ACE certificazione energetica), è un attestato di prestazione energetica, necessario ed obbligatorio come allegato ai contratti di affitto, nelle compravendite e nei passaggi di proprietà in generale. Il certificato APE è obbligatorio o complementare all’AQE a seguito di lavori di riqualificazione energetica o Ristrutturazione importante, che incidono in modo rilevante sull’efficienza energetica dell’immobile.

l certificato APE non è necessario per tutti gli immobili ed esiste una ampia casistica di immobili accessori non soggetti all’obbligo, quali ad esempio i box e le autorimesse.

L’APE viene emesso ed asseverato da un tecnico certificatore, a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Consente di indicare “il consumo energetico” o la prestazione di un immobile, classificandolo in una classe dalla A4 alla G; dove la G rappresenta la classe inferiore, caratterizzata da un indice di prestazione energetica globale (EPgl) maggiore, quindi un immobile che ha dei consumi energetici globali maggiori, mentre la Classe A4 (edifici NZEB) rappresenta la classe maggiore, quindi un immobile a consumo quasi zero.

Affinché il certificato sia valido è necessario il sopralluogo, l’assenza di conflitti di interesse, la corretta elaborazione dell’attestato e la sua registrazione in Regione.

Il certificato APE registrato, è utilizzabile ai fini di legge.

Obbligatorietà del certificato APE

Il certificato APE, Attestato di prestazione Energetica, è obbligatorio:

  • Per vendere o locare un immobile

L’attestato di prestazione energetica APE deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. Tale norma è stata estesa anche per gli affitti a breve termine; inoltre venditore ed acquirente non possono accordarsi per omettere l’APE.

  • Per gli annunci immobiliari

Sono previste sanzioni per gli annunci immobiliari, che omettono o modificano l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Da diversi anni non è più valida l’indicazione generica della classe G, per gli immobili privi di APE Attestato di prestazione energetica.

  • Per i passaggi di proprietà in generale 

Al pari delle compravendite, è necessario l’APE Attestato di Prestazione Energetica, anche in casistiche che prevedono il passaggio di proprietà in altre forme.

  • A seguito di lavori edilizi in Ecobonus o Bonus facciate

Che incidono o variano sostanzialmente la prestazione energetica dell’immobile o dell’edificio, quali ad esempio:

Si prendono in considerazione tutti quei lavori i ristrutturazione o riqualificazione, che possono alterare la classe energetica. Ad esempio interventi sull’involucro esterno e sugli impianti di riscaldamento.

A seguito di tali lavori è necessario certificare nuovamente l’immobile.
  • Per gli immobili con il vecchio ACE scaduto

E’ possibile utilizzare la vecchia certificazione energetica ACE Attestato di Certificazione Energetica fino alla sua scadenza. Qualora vengano effettuati lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica, come indicato nel punto precedente è necessaria un nuovo certificato APE, poiché la vecchia certificazione ACE è da ritenersi no più valida.

  • Interventi oggetto di Ecobonus 50% – 65% (ENEA)

BONUS ristrutturazione 50 % o Ecobonus 65 % per il miglioramento della prestazione energetica. L’aggiornamento dell’Attestato di prestazione energetica è spesso conseguenza degli interventi e parte delle casistiche relative alle comunicazioni ENEA.

Per quali immobili non è necessario il certificato APE

Ecco un elenco degli immobili che non necessitano di allegare l’APE Attestato di Prestazione Energetica, nei contratti e negli atti di compravendita o affitto:

  1. Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto

  2. fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione

  3. Qualsiasi manufatto che non possa essere definito “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.

  4. Tutti I fabbricati allo stato di scheletro strutturale, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio.

  5. I fabbricati al rustico, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici

  6. fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq

  7. Edifici ed immobili, che non devono garantire comfort abitativo, perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.)

  8. Garage, autorimesse, depositi auto, ecc.

  9. I fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati

  10. fabbricati industriali e artigianali particolari, che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo, che altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo

  11. I manufatti marginali, come legnaie, portici, ecc.

Certificato APE | ACE | AQE | Differenze

L’APE Attestato di Prestazione Energetica (ACE secondo la vecchia denominazione prima delle modifiche del decreto 63/2013) è un documento, che descrive ed assevera le caratteristiche energetiche di un edificio, di una o più unità immobiliari.

Il certificato APE è uno strumento di controllo, che sintetizza tramite una scala, dalla classe energetica G alla migliore A4 (vecchia ACE da G ad A), le prestazioni energetiche degli edifici.

L’ Attestato di Prestazione Energetica APE non va confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica AQE, richiesto al Direttore dei lavori, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica, inclusivo di interventi di installazione di una caldaia, ove non ne fosse già presente una. Qualora l’immobile sia dotato di ACE in corso di validità e registrato, esso vale al pari dell’APE fino a scadenza.

Conflitto d’interessi per l’APE | Chi non può asseverare?

Il tecnico asseverante dell’Attestato di Prestazione Energetica, non può essere nessuno dei soggetti coinvolti nel passaggio di proprietà, un loro coniuge o parente fino al 4° grado (cugini). Senza la condizione di indipendenza del Tecnico, c’è conflitto d’interesse e l’attestato non è valido a norma di legge.

Il requisito dell’indipendenza, viene asseverato dal tecnico nell’Attestato di Prestazione Energetica, ma viene generalmente verificato anche dai notai.

Qualora il certificato APE sia asseverato a seguito di una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica, quindi dopo un intervento che comporta variazioni della prestazione energetica dell’immobile; il tecnico non può essere il progettista, il direttore dei lavori o una figura che ha avuto un ruolo rilevante nel processo di definizione ed esecuzione dei lavori.

Gli stessi tecnici abilitati alla redazione degli APE, non possono asseverare i propri immobili o gli immobili dei aprenti, pena l’invalidità dell’attestato.

Come calcolare i consumi, avendo a disposizione l’APE?

Disponendo del certificato APE dell’immobile, non è importante la classe energetica in sé, ma il valore associato EPgl, che indicherà in KWh/m^2 il fabbisogno energetico dell’ immobile. Ad esempio prendendo un appartamento di 100 mq in classe energetica F ed EPgl di 88 kWh/m^2,  si possono fare le seguenti considerazioni:

  • L’appartamento nel suo complessivo annuale consumerà 100mq x 88kW/mq= 8800kWh

  • Ogni m^3 di metano apporta circa 9.8 kWh e costa indicativamente 1.11€/mc (dato da riferire al costo sulla bolletta)

  • Il consumo annuo di metano sarà 8800kWh / 9.8kWh= 898 m^3, per un costo complessivo di circa 1000 €

  • Un appartamento analogo, in un una classe energetica migliore e quindi con un EPgl inferiore, godrà di un minor consumo energetico, valutabile economicamente con calcoli analoghi ai precedenti.

Il certificato APE per il notaio

Il certificato APE, va allegato a tutti gli atti che presuppongo il passaggio di proprietà di un immobile residenziale o commerciale. Il notaio perciò richiede al proprietario l’APE, che viene soggetto al controllo formale come tutta la documentazione inerente al passaggio di proprietà.

Alla firma dell’atto di compravendita, l’Attestato di Prestazione Energetica, viene fatto firmare pagina per pagina ad acquirenti e venditori.

Obbligatorietà del certificato APE

Con il decreto legge 145 art. 1 comma 7 del 23/12/2013, i contratti di compravendita e di locazione immobiliare, devono avere una apposita clausola, con la quale l’acquirente o l’affittuario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in merito all’Attestazione della Prestazione Energetica. L’APE è quindi obbligatoria.

APE in originale o firmato digitalmente

L’attestato di Prestazione Energetica fornito al notaio, può essere o un originale, registrato, firmato e timbrato, dal Tecnico Asseverante, o un file firmato digitalmente. La trasmissione da pec a pec, non è obbligatoria per garantire il valore legale.

Registrazione del certificato APE nella regione LAZIO

Nelle verifiche notarili e necessario che l’APE sia stato trasmesso in Regione e non semplicemente firmato e timbrato dal Tecnico Asseverante. E’ opportuno allegare le ricevute di trasmissione telematica e/o consegna al protocollo, secondo le procedure specifiche della Regione di appartenenza. Si specifica, che seppur la normativa nazionale sia comune, le singole regioni possono presentare differenti procedure di registrazione dell’APE. APELAZIO

Tecnico Abilitato per gli Attestati di Prestazione Energetica

Il tecnico che assevera e trasmette l’APE deve essere un professionista abilitato all’elaborazione di attestati di prestazione energetica, deve essere iscritto al relativo Albo professionale e munito di partita IVA. La certificazioni dei requisiti professionali generalmente vanno allegati direttamente alla trasmissione dell’APE, in relazione alle specifiche procedure previste dalla Regione.

A meno che il professionista laureato non sia iscritto al relativo albo, non sono necessarie particolari verifiche.

Dati catastali ed indirizzo dell’immobile

L’APE non è un attestato nominativo, cioè non viene associato al proprietario dell’immobile o all’avente titolo, ma viene associato all’immobile stesso. E’ perciò necessario verificare che i riferimenti catastali e l’indirizzo presenti sull’attestato corrispondano all’immobile oggetto di atto notarile.

Ulteriori verifiche per i certificati APE

Non e compito e competenza del notaio verificare o contestare la classe energetica ed i valori di calcolo dell’APE, ma solo il valore formale dello stesso. Qualora l’APE presenti il timbro di protocollazione dell’organo regionale specificatamente predisposto a ritirare per conto dell’ENEA e della Regione l’attestato (ogni regione prevede le proprie modalità), esso si ritiene già formalmente controllato.

Consegna del certificato APE | legato all’immobile

Perfezionato l’atto di passaggio di proprietà, l’Attestato di Prestazione Energetica passa al nuovo proprietario, che ne può disporre secondo i limiti di legge. L’attestato di Prestazione Energetica è univoco per ogni immobile, e non si basandosi sul nominativo del proprietario non sono necessarie modifiche.

Chi deve richiedere l’APE e sostenerne la spesa?

L’APE è un obbligo del proprietario o dell’avente titolo, che intende vendere o locare l’immobile. E’ quindi suo compito provvedere a contattare un Tecnico e sostenere la relativa spesa. E’ inoltre tenuto a fornire copia all’affittuario/locatario.

Qualora sia necessario per una compravendita, perfezionato l’atto di passaggio di proprietà, l’Attestato di Prestazione Energetica dal notaio, passa al nuovo proprietario, che ne può disporre secondo i limiti di legge entro al da di scadenza residua.

L’attestato di Prestazione Energetica è univoco per ogni immobile, e non si riferisce al nominativo del proprietario.

Certificato APE per immobili commerciali | negozi, laboratori, capannoni, ecc

Gli immobili commerciali necessitano dell’Attestato di Prestazione Energetica al pari degli immobili residenziali, qualora debbano essere locati, venduti o in qualsiasi forma ceduti. Trattasi di uffici, negozi, laboratori artigianali, ristoranti, attività ricettive, attività di somministrazione, ecc.

Gli immobili commerciali rappresentano un campo di attestazione peculiare, basato sulle specificità dell’immobile da rilevare ed elaborare, secondo un calcolo esteso e puntuale, per raggiungere un valore attendibile del consumo energetico annuo, considerando anche l’illuminazione ed il trasporto.

Certificato APE per immobili speciali | impianti produttivi, alberghi, palestre, cinema, teatri ecc.

Immobili caratterizzati ad esempio da una superficie lorda ragguardevole, superiore ai 200mq (ad esempio ville), ma in alcuni casi anche a 1000mq (ad esempio capannoni industriali), la procedura di calcolo non può più seguire l’iter semplificato, ma deve necessariamente avvalersi di dati di imput puntali, per ottenere un valore di fabbisogno energetico globale attendibile.

Categorie di immobili soggette alla certificazione energetica

  • E.1.(1) bis “Collegi, Conventi, Case di pena e Caserme”
  • E.1.(3) “Edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari”.

  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati indipendenti o contigui.

  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; 

  • E.4 cinema e teatri, sale di riunione per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo. 

  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita. 

  • E.6(1) piscine, saune e assimilabili;

  • E.6(2) palestre e assimilabili.

  • E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive. 

  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali

APE Attestato di Prestazione Energetica per edifici speciali

Oltre ad una superficie di calcolo notevole, edifici o immobili speciali, possono prevedere complessità impiantistiche e di funzionamento tali, da rendere il calcolo del fabbisogno e del consumo molto più complesso, non solo in relazione alla quantità di dati, ma alla modellazione impiantistica stessa.

La certificazione APE per un ospedale o una casa di cura necessità di rilievi e di competenze impiantistiche (almeno nella rilevazione) ben superiori a quelle necessarie per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica per un comune immobile residenziale.

Certificato APE per condomini per il Bonus facciate

A seguito dei lavori per il Bonus facciate che incidono sulla prestazione Energetica, il condominio deve munirsi di un APE attestato di prestazione energetica, che prenda in considerazione l’itero edificio a seguito dei lavori.

La certificazione energetica APE assevera la prestazione raggiunta dall’edificio, che sarà poi utile per la comunicazione ENEA in Ecobonus.

APE Format di indicatore per gli annunci commerciali

Glossario dei termini per leggere un certificato APE

Allegare il libretto dell’impianto è obbligatorio?

Ai sensi del Decreto del MISE 10 febbraio 2014, il libretto dell’impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dallo loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Quindi se l’immobile è dotato di un impianto termico, incluse le pompe di calore/split, sarà necessario allagarlo in fase di registrazione del certificato APE.
2020-12-25