DETRAZIONE BONUS FACCIATE 2022
Recupero o restauro facciate al 60 %
Include parcelle professionali, materiali e manodopera
PAGINA INFORMATIVA
Detrazione BONUS FACCIATE | proroga 2022
La detrazione Bonus Facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione è riconosciuta nella misura:
- del 90 % nel 2021
del 60 % nel 2022
per le spese documentate, sostenute nel periodo d’imposta.
La detrazione del Bonus facciate al 60 % nel 2022, va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per la detrazione Bonus facciate è applicabile in alternativa, la cessione del credito o lo sconto in fattura.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il BONUS FACCIATE non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Le zone interessate dal Bonus facciate a Roma
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
- Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
- Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
BONUS FACCIATE 60 % | Quali interventi rientrano?
Bonus facciate al 60 % è ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):
- influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
- ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010;
- si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
- intonacatura
- verniciatura
- ripristino di balconi, ringhiere e frontalini
E’ POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE ANCHE:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, al PIMUS, al calcolo dei ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
BONUS FACCIATE 60 % | interventi esclusi
Sono escluse dall’ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
- sugli impianti di illuminazione
- sui pluviali
- sugli impianti termici
- sui cavi esterni
Il bonus non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono escluse le spese:
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
BONUS FACCIATE | Come fare i pagamenti
Per ottenere la detrazione del Bonus facciate al 60 %, occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
BONUS FACCIATE 2022 al 60 % | cosa conservare
Come previsto per le altre agevolazioni fiscali (ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus), occorrerà conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
ECOBONUS 65% o Bonus Ristrutturazione 50% ?
L’Ecobonus ed il bonus Ristrutturazione possono risultare alternativi o complementari al Bonus Facciate. Tra gli interventi per cui si pone la scelta tra bonus ristrutturazione ed Ecobonus ci sono:
- sostituzione di infissi serramenti;
- sostituzione di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione in classe A (senza sistemi intelligenti di termoregolazione).
Per la sostituzione di finestre, caldaie non evolute (non a condensazione) e schermature solari è stato ridotto dal 65% al 50%. Quindi la detrazione prevista per l’Ecobonus e la medesima del Bonus ristrutturazione.
Per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, invece, l’Ecobonus è l’unica strada percorribile.
Chi può usufruirne | Bonus Ristrutturazione 50%
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili).