Relazione Ex Legge 10/91

Relazione di calcolo asseverata D.Lgs 192 / 2005

interventi DLgs 192/2005

Relazione Ex Legge 10 / 91 | Roma e provincia

La legge 10/91, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, impone di redigere una relazione tecnica da depositare nel comune.

La relazione, asseverata da un tecnico Ingegnere o Architetto, sancisce i requisiti prestazionali minimi dell’involucro e degli impianti. La relazione si basa perciò sul calcolo e la configurazione di quanto progettato o progettabile, affinché risulti ammissibile e rispetti i requisiti di legge.

E’ obbligatoria per tutti i lavori, che prevedono nuova costruzione, ampliamento residenziale, riqualificazione energetica in CILA, o in linea generale interventi che interessano il sistema involucro-impianto.

All’interno della Relazione Ex Legge 10, sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione:

  • Coibentazione verso l’esterno
  • ponti termici
  • rendimenti e configurazioni di impianto
Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni e al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.

Non esiste un elenco esemplificativo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione, spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull’opportunità o meno del deposito della stessa. Tuttavia i casi per il quale è sicuramente obbligatoria sono definiti dalla legge.

Relazione Ex LEGGE 10 per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

La Relazione ex Legge 10 / 91 va obbligatoriamente calcolata, asseverata e consegnata per li interventi:

  • edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati
  • demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
  • ampliamento e sopraelevazione
  • nuovi impianti installati in edifici esistenti
  • ristrutturazione degli immobili e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni sotto precisate:
    • ristrutturazione importante, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (ad esempio: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (ad esempio: rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture).
    • riqualificazione energetica di un edificio, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (quali: manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria in CILA, ristrutturazione e risanamento conservativo) ricadenti in tipologie diverse da quelle indicate per la ristrutturazione importante.

Relazione ex Legge 10, applicazione parziale o totale?

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un’applicazione parziale o integrale, dei requisiti prestazionali minimi, in relazione al tipo di intervento:

APPLICAZIONE INTEGRALE A TUTTO L’EDIFICIO

  • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²

APPLICAZIONE LIMITATA AL SOLO AMPLIAMENTO

  • dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’intero edificio esistente

APPLICAZIONE LIMITATA A SPECIFICI PARAMETRI

livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

  • ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b)
  • nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
  • sostituzione di generatori di calore (se di potenzialità superiore a 50 kW)

Casi di esclusione | Relazione Ex Legge 10

Sono però escluse dall’applicazione delle prescrizioni del d.lgs. 192/05 gli edifici:

  • ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali). Solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al predetto decreto, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici (salvo per quanto riguarda l’applicazione dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici)
  • industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
    i fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m²
  • che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’art. 3 del dpr 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multi piano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

APE | ACE | AQE | Differenze

L’ APE Attestato di Certificazione Energetica (ex ACE – Attestato di Certificazione Energetica secondo la vecchia denominazione ante decreto 63/2013) è un documento, che descrive ed assevera le caratteristiche energetiche di un edificio, di una o più unità immobiliari.

E’ uno strumento di controllo che sintetizza tramite una scala, dalla classe energetica G alla migliore A4 (vecchia ACE da G ad A), le prestazioni energetiche degli edifici e degli immobili. L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) richiesto al Direttore dei lavori, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica, inclusivo di interventi di installazione di una caldaia, ove non ne fosse già presente una. Qualora l’immobile sia dotato di ACE in corso di validità, esso vale al pari dell’APE.

Tutti gli immobili oggetto di Relazione Ex Legge 10, necessitano di AQE prima della fine dei lavori e di nuova APE.

Limiti prestazionali vigenti

Seppur si faccia riferimento alla Ex Legge 10 / 91, i limiti prestazionali vigenti sono stati aggiornati al 2019. Quindi le prestazioni minime dei pacchetti murari e degli impianti devono adeguarsi ai limiti in essere. I limiti dipendono dalla localizzazione dell’immobile oggetto di intervento, in relazione alla specifica zona climatica. Si nota come in provincia di Roma ci sano ben 3 zone climatiche differenti.

Ecobonus e Superbonus 110 % | RELAZIONE ex Legge 10

La relazione Legge 10, quando l’intervento rientra nella fattispecie, è parte integrante ed inderogabile, necessaria per calcolare ed asseverare i requisiti tecnici ed adempiere alle formalità di legge, per validare l’intervento e per poter accedere a parte degli interventi in Ecobonus al 65% e al Superbonus al 110%.

Servizio di Elaborazione ed asseverazioni di Asseverazioni Ex Legge 10 / 91

NUOVE COSTRUZIONE, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

  • Il servizio è rivolto sia ai proprietari, che ai colleghi progettisti
  • I prezzi partono da 299 € Iva, BOLLO, INARCASSA inclusi, da preventivare in relazionane alla complessità del progetto e del calcolo.
  • Elaboriamo Relazioni e calcoli ex Legge 10, su palazzine, singoli immobili o fabbricati indipendenti in genere, di una certa complessità impiantistica e progettuale in accordo con le direttive del progettista architettonico e delle necessità del necessità del proprietario.
  • Qualora sia necessario un sopralluogo in provincia di Roma, si prevede una tariffa base per le spese di spostamento.

Documentazione cessione del credito Ecobonus

2020-12-26