SCIA per Agibilità

Per la fine lavori di clienti SCIA e SCIA 2

In qualità di direttore dei lavori appositamente nominato

SCIA per agibilità, da quando è necessaria

A seguito del DLGS SCIA 2 ad aggiornare l‘art 24 DPR 380-2001, l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con segnalazione certificata.

Con le nuove regole, la sussistenza delle condizioni di:
sono attestati mediante segnalazione certificata di agibilità.
Il certificato di agibilità è obbligatorio dal Decreto Regio 1265 del 1934.

Tempistiche e modalità della SCIA per agibilità

Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  • nuova costruzione
  • ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni 

L’agibilità riguarda:

  • L’immobile oggetto dell’intervento edilizio
  • Singoli edifici o singole porzioni della costruzione

purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni

  • Singole unità immobiliari

Purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato

Il direttore dei lavori o il professionista abilitato appositamente nominato, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, a seguito del sopralluogo nell’immobile, deve asseverare la sussistenza delle condizioni, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

Le sanzioni per la mancata SCIA per l’agibilità

La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 77 a 464 euro.
  • 77 € dal 16° giorno al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori
  • 232 € dal 31° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori
  • 464 € oltre il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori

Scia per l’agibilità di unità immobiliari condonate

Nel caso in cui l’edificio comprenda una o più unità immobiliari per le quali è stato rilasciato Titolo edilizio in sanatoria ai sensi della L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003. l’interessato deposita la SCAg. La Domanda di Agibilità all’Ufficio di Scopo Condono Edilizio ai sensi dell’art. 35 Legge 47/1985.

Agli edifici privi di Certificato di Agibilità è consentito depositare la SCAg. nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.

Obbligo di agibilità per immobili post 1934

2021-05-19